1. A decorrere dal 1o gennaio 2006 e fino a quando non saranno approvate le norme per la determinazione dei contenuti del rapporto di impiego del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, i relativi trattamenti sono determinati come segue:
a) gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, comprese le indennità di posizione e perequativa, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di personale di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresa l'indennità integrativa speciale. La percentuale dell'adeguamento annuale è determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. Se i dati necessari non sono disponibili entro i termini previsti, l'adeguamento è effettuato nella stessa misura percentuale dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio;
b) le disposizioni normative e quelle relative ai trattamenti accessori previste dagli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione per il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, sono estese ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia e delle Forze armate, nell'ambito degli stanziamenti destinati dalla legge finanziaria ai miglioramenti economici del predetto personale. Parimenti si provvede alla ridefinizione delle indennità operative, fondamentali e supplementari, per i dirigenti militari delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, e dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 43 della legge 1o aprile 1981, n. 121, per i dirigenti civili e militari delle Forze di polizia, in ragione degli incrementi previsti dalle medesime procedure, assicurando in ogni caso la corrispondenza degli incrementi medi delle due indennità, e ferma restando la detrazione, su entrambe le indennità, degli aumenti applicati per effetto di quanto previsto dall'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dalla lettera a) del presente articolo.
2. All'attuazione del comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni interessate, nell'ambito delle risorse da destinare, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto.
3. Al comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i dirigenti civili e militari delle Forze di polizia e delle Forze armate, sono indicate altresì le somme occorrenti per l'estensione dei miglioramenti derivanti dai provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali e delle procedure di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195».